Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato promuove una politica di gestione delle risorse idriche mirata al loro corretto e razionale utilizzo, finalizzata alla salvaguardia delle generazioni future, secondo criteri di solidarietà e di reciprocità validi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico e il conseguimento del risparmio idrico in vista di periodi di siccità. Lo Stato promuove, altresì, il superamento delle criticità esistenti nel Paese con particolare riferimento alle zone depresse, definendo una programmazione degli interventi infrastrutturali per un più razionale utilizzo della risorsa idrica.